In futuro importerΓ  sempre meno dove si lavora, ma molto di piΓΉ come si lavora, purchΓ© questo contribuisca a favorire la sostenibilitΓ  ambientale ed economica e, quindi, la qualitΓ  della vita dei lavoratori

Con il 30 settembre 2023 termina il diritto al lavoro agile (altrimenti detto β€œsmart working”) dei cosiddetti β€œsuper-fragili”, ossia quei lavoratori dell’Impiego pubblico e privato affetti da gravi patologie croniche β€œcon scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità” cosΓ¬ come individuate dal DM del 4 febbraio 2022: a questi lo smart working veniva concesso, sempre e in ogni caso, anche quando le loro mansioni si rivelavano incompatibili allo SW; in questo caso era previsto ricorrere anche ad altre mansioni, lasciando immutata la retribuzione.

Rimane, perΓ², il diritto al lavoro agile fino al 31 dicembre 2023 per le altre due categorie di lavoratori, per i quali resta il vincolo della compatibilitΓ  delle mansioni: i genitori di figli under 14 anni e i lavoratori β€œfragili”, quelli, cioΓ¨, maggiormente esposti al rischio di contagio Covid-19, a causa dell’etΓ  o dell’immune depressione, derivante da patologie oncologiche, accompagnate da conseguenti terapie salvavita, o da comorbilitΓ .

I Super fragili, se non interviene il legislatore, potranno eventualmente rientrare nella categoria β€œfragili”, condividendo, perΓ², con loro il vincolo della compatibilitΓ  delle mansioni e facendo cosΓ¬ un grosso, ingiusto passo indietro.

Del resto, come sostiene Aldo Bottini de Il Sole 24ORE, persiste la tendenza a considerare il lavoro agile come una sorta di β€œbeneficio”, da riconoscere a categorie di persone che si trovino in situazioni particolari, e non invece come ad un nuovo strumento organizzativo finalizzato ad un diverso modo di lavorare, piΓΉ flessibile ed efficiente, basato, quasi esclusivamente, sugli obiettivi da raggiungere.

Ma questo β€œmettere continuamente una pezza” non risolve il problema, non aiuta l’organizzazione del lavoro nΓ© le categorie di lavoratori che trarrebbero beneficio dal lavorare a distanza, mossi da motivi di salute o da bisogni familiari.

Come abbiamo ribadito numerose e piΓΉ volte, il legislatore deve tornare sul testo della legge 81/2017 se vuole che il lavoro agile smetta di essere un beneficio, laddove e quando serve, per categorie ristrette, e possa, invece, diventare uno strumento nuovo, β€œrivoluzionario”, volto ad organizzare diversamente il lavoro adeguandolo al tempo in cui viviamo, al tempo ormai delle tecnologie avanzate e delle intelligenze artificiali.

di Letizia Giellosegretario nazionale Fesica Confsal settore ceramico